DETRAZIONI FISCALI

Decreto rilancio convertito in legge 77/2020: agevolazioni fino al 2025

Le detrazioni fiscali per interventi su condomini spettano per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. 

L’art. 119 del DL Rilancio approvato il 13 maggio 2020, convertito in legge a luglio 2020, e modificato con la Legge di Bilancio 2022 (l.234/2021) stabilisce in particolare che le agevolazioni sono attivabili per gli interventi effettuati:

  • dai condomini, 
  • dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), 
  • dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), 

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001.

Per gli interventi effettuati dai soggetti Istituti Autonomi Case popolari (IACP), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti tecnici minimi prevedono che gli interventi ammissibili, meglio descritti di seguito, debbano assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)

SPESE AMMISSIBILI

Interventi ammessi alle agevolazioni

Le spese ammissibili all’agevolazione comprendono:

a) interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare totale  delle spese non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con accessi autonomi;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione è calcolata su un ammontare totale delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino ad otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche perle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

c) detrazione pari al 90% delle spese relative a specifici interventi antisismici.

d) installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali interventi sono ammissibili solo se effettuati congiuntamente a quelli indicati ai punti a) e c) precedenti. La detrazione, inoltre è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Bonus ristrutturazione 50% - Ecobonus 65% - 70% - 75% fino al 2024

L’Ecobonus è una agevolazione fiscale (detrazione IRPEF o IRES) riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile. Parliamo di Ecobonus parti comuni per riferirci alle agevolazioni concesse ai condomini.

  • Nel caso in cui gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica interessino l’intero involucro dell’edificio, l’Ecobonus parti comuni potrà arrivare al 65%; 
  • L’agevolazione sarà del 70% nel caso in cui i lavori incidano sul 25% della superficie complessiva del condominio; 
  • La percentuale salirà al 75% se la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale, conseguendo almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015. 

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato anche l’Ecobonus riferito alle parti comuni fino al 31 dicembre 2024. 

Oltre a tali bonus, possono essere utilizzati anche il Bonus Ristrutturazione al 50% per interventi che non hanno come scopo la riqualificazione energetica dell’edificio.

Oltre a tali bonus, possono essere utilizzati anche il Bonus Ristrutturazione al 50% per interventi che non hanno come scopo la riqualificazione energetica dell’edificio. Tali bonus, oltre che per i condomini, valgono anche per le singole abitazioni.

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