Le detrazioni fiscali per interventi su condomini spettano per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
L’art. 119 del DL Rilancio approvato il 13 maggio 2020, convertito in legge a luglio 2020, e modificato con la Legge di Bilancio 2022 (l.234/2021) stabilisce in particolare che le agevolazioni sono attivabili per gli interventi effettuati:
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001.
Per gli interventi effettuati dai soggetti Istituti Autonomi Case popolari (IACP), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
I requisiti tecnici minimi prevedono che gli interventi ammissibili, meglio descritti di seguito, debbano assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)
Le spese ammissibili all’agevolazione comprendono:
a) interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare totale delle spese non superiore a:
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione è calcolata su un ammontare totale delle spese non superiore a:
c) detrazione pari al 90% delle spese relative a specifici interventi antisismici.
d) installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali interventi sono ammissibili solo se effettuati congiuntamente a quelli indicati ai punti a) e c) precedenti. La detrazione, inoltre è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
L’Ecobonus è una agevolazione fiscale (detrazione IRPEF o IRES) riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica dell’immobile. Parliamo di Ecobonus parti comuni per riferirci alle agevolazioni concesse ai condomini.
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato anche l’Ecobonus riferito alle parti comuni fino al 31 dicembre 2024.
Oltre a tali bonus, possono essere utilizzati anche il Bonus Ristrutturazione al 50% per interventi che non hanno come scopo la riqualificazione energetica dell’edificio.
Oltre a tali bonus, possono essere utilizzati anche il Bonus Ristrutturazione al 50% per interventi che non hanno come scopo la riqualificazione energetica dell’edificio. Tali bonus, oltre che per i condomini, valgono anche per le singole abitazioni.