L’asseverazione si pronuncia sulla congruità delle spese

Le spese sostenute per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità di cui alla norma stessa, sono detraibili al 110% secondo l’articolo 119 del Dl Rilancio.

Già l’articolo 16-bis comma 2 Tuir qualifica come detraibili le spese per le prestazioni professionali e per la progettazione, connesse all’esecuzione delle opere edilizie per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici (compresi, quanto a quest’ultima, i costi per la documentazione obbligatoria attestante la sicurezza statica delle costruzioni).

Studi di fattibilità

All’interno del Superecobonus al 110% rientrano le spese professionali connesse e comunque richieste dal tipo di intervento realizzato: incluse, per costante prassi amministrativa, quelle relative alle perizie e agli studi di fattibilità, ai sopralluoghi, alle relazioni di conformità degli edifici alle leggi in vigore e alla messa a norma degli stessi in punto normativa impiantistica.
Ricadono poi nei massimali di spesa anche i costi per gli adempimenti stabiliti dai regolamenti di attuazione degli interventi agevolati: il Dm Mise dà rilievo non solo agli oneri per l’asseverazione, per l’Ape e per la relazione tecnica in Comune, ma anche alle spese sostenute per le prestazioni di servizi eventual- mente rese da soggetti non Iva, che possono essere detratte a condizione che siano dimostrate con documentazione idonea (norma d’interesse, specie in ambito di condominio minimo).
Sempre in applicazione dei principi generali, ricadono dunque nelle soglie di spesa detraibili gli importi dell’Iva corrisposta ai fornitori (compresi i professionisti), dell’imposta di bollo, dei diritti per le concessioni e autorizzazioni amministrative; e in generale quanto speso per le denunzie di inizio lavori e per gli oneri di urbanizzazione. In tema di consulenze professionali è da notare che quelle di carattere residuale (come per il posizionamento degli impianti o per la scelta dei materiali per le finiture interne, in relazione agli interventi di completamento di quelli direttamente agevolati) difficilmente potranno accedere al beneficio, stante il criterio restrittivo della detraibilità delle sole spese indispensabili e strettamente collegate agli interventi agevolati (secondo le circolari 19/12, 57 e 121/98, e la risoluzione 229/09).

La «congruità»

In ogni caso, l’ambito delle spese agevolabili al 110% resta di per sé potenzialmente ampio: esso trova un limite significativo e indiretto nell’asseverazione della congruità delle spese stesse, da rilasciarsi a cura del professionista tecnico, in relazione ai prezzari menzionati dal comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl Rilancio. L’asseverazione infedele dà titolo all’Erario di disconoscere l’agevolazione.

 

* fonte: Bonus 110% La guida Completa – Gli Speciali de Il Sole 24 ore
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