Lavori trainanti: parti comuni e lavori privati

La Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus del 110% chiarisce un dubbio che interessa condomini e privati.

Se una spesa «trainante» agevolata con il superbonus Irpef e Ires del 110% viene effettuata dal «condominio» sulle parti comuni condominiali, questa può trainare l’agevolazione fiscale del 110% anche agli altri interventi dell’ecobonus, effettuati da parte dei condòmini sulle singole unità immobiliari del condominio, come i negozi, gli uffici o le abitazioni, anche se secondarie, a patto che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Lavori “comuni” trainanti per i lavori “privati”

Per il superbonus del 110%  non è applicabile l’interpretazione delle Entrate contenuta nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2, relativamente al bonus mobili, secondo la quale l’intervento “sulle parti comuni condominiali” non “consente ai singoli condòmini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare”.

Per il bonus mobili, infatti, se il condominio fa un intervento di manutenzione ordinaria nelle parti comuni, può spettare il bonus mobili anche per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici finalizzati ad arredare gli spazi comuni (ad esempio, portineria, alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi ecc.). Si ritiene che, come accade per le singole unità immobiliari, anche le parti comuni dell’immobile debbano essere considerate nel loro «complesso», quindi, la pittura della parete esterna (manutenzione ordinaria, se senza cambio di colore) può permettere di arredare un altro spazio comune, «diverso da quelli oggetto di interventi edilizi» (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E). L’intervento “sulle parti comuni condominiali”, però, “non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare” (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2). Questa posizione delle Entrate, però, non è applicabile per il super bonus del 110%, in quanto la relativa normativa è strutturata in modo diverso. Per il bonus mobili, infatti, viene espressamente richiesto che i beni siano «finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione» (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Dunque se una persona fisica che vive in un appartamento di un condominio, effettua interventi trainanti al 110% nelle parti comuni condominiali, l’agenzia delle Entrate concede  il super bonus del 110% anche a interventi di ristrutturazione privati come la sostituzione della caldaia, degli infissi o dei servizi igienici.

L’esecuzione di almeno un intervento trainante nelle parti comuni condominiali, quindi, consente di incentivare al 110% anche gli interventi effettuati sulle singole unità abitative del condominio, relativi all’ecobonus, come ad esempio la sostituzione degli in- fissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente, l’adeguamento dei sistemi di distribuzione (ad esempio, i collettori e i tubi) o di emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento, purché compatibili con il generatore di calore), nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. Inoltre, è possibile agevolare al 110% anche gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, i quali possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari (Guida delle Entrate del 24 luglio 2020, faq 12 e 18).

I dubbi

L’agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se questa possibilità di traino del superbonus del 110% dagli interventi «trainanti» sulle parti comuni condominiali ai lavori trainati sulle singole unità immobiliari si applichi, alternativamente:
1) a qualunque tipologia soggettiva di condòmini, cioè se valga anche per i professionisti, le imprese, le società, gli Iacp o le Onlus(articolo 119, comma 9, lettera a, Dl Rilancio); in questo caso, siccome l’estensione ai lavori sulle singole unità immobiliari si otterrebbe come «condòmini», questa si applicherebbe, ad esempio, a tutte le eventuali unità possedute dal condòmino, le quali potrebbero essere anche più di due, per le persone fisiche; inoltre, sarebbero agevolati anche i professionisti e le imprese per i lavori sulle singole unità immobiliari;
2) solo ai soggetti agevolati al 110% sulle singole unità immobiliari, diversi dai condòmini.
In questo caso, i soggetti agevolati per l’estensione ai lavori sulle singole unità immobiliari sarebbero solo quelli dell’articolo 119, comma 9, lettere da b ad e, Dl Ri- lancio, pertanto, le «persone fisi- che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» ad esempio, sarebbero agevolate (per l’ecobonus e le colonnine) solo per un numero massimo di due unità immobiliari (comma 10).
Si ritiene di dover preferire la prima ipotesi.
Questo perché sarebbe contrario allo spirito della norma consentire l’agevolazione per il cappotto di tutte le parti comuni di un condominio, ma limitare il cambio delle ecofinestre a solo due appartamenti dello stesso stabile, nel caso di un unico proprietario persona fisica.

* fonte: Bonus 110% La guida Completa – Gli Speciali de Il Sole 24 ore
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