Superecobonus 110%: i costi massimi da considerare

Tra le Faq che Enea ha raccolto per rispondere ai molti dubbi di provati e professionisti, si affronta anche la delicata questione della progettazione dei lavori di efficientamento energetico agevolati con la detrazione fiscale potenziata.
Massimali di costo di riferimento nell’Ecobonus 110%

Una delle domande poste all’ENEA riguarda i prezzi cui fare riferimento in un intervento di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi. Bisogna rifarsi ai prezzi indicati al punto 13.1 dell’Allegato A del Decreto Requisiti Tecnici o a quelli contenuti nell’Allegato I dello stesso decreto?

L’Enea ha risposto che i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A, mentre i prezzi dell’Allegato I devono essere utilizzati come riferimento quando l’asseverazione dei requisiti tecnici può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

Ricordiamo che, in base al DM Requisiti Tecnici, per asseverare il rispetto dei costi massimi ci sono due strade. Per gli interventi in cui è il tecnico a dover asseverare il rispetto dei requisiti tecnici, il tecnico deve asseverare che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome. In mancanza dei prezzari regionali o provinciali, i tecnici possono rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.

Per gli interventi in cui l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I.

Superbonus 110%, trasmittanza e ponti termici

I tecnici hanno espresso anche un altro dubbio. Dato che l’Allegato E al DM Requisiti Tecnici riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”, i professionisti hanno chiesto se i valori riportati nella tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici.

L’ENEA ha dato risposta affermativa. I valori delle trasmittanze in tabella, si legge nelle Faq, non tengono conto dei ponti termici, ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento. L’ENEA ha aggiunto che devono comunque essere effettuate le verifiche previste dal Decreto “Requisiti Minimi” (DM 26 giugno 2015).

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